ICI - Imposta Comunale sugli Immobili  esenzioni e rimborsi

A decorrere dall’anno 2008, in base all’art. 1 del decreto legge n. 93 del 27/05/2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 93 del 27/05/2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 124 del 28/05/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3 - bis, e dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6, e i commi 2- bis e 2 -ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.1999, che all’art. 21 equipara alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli; nonni e nipoti; zii e nipoti) al coniuge ancorché separato o divorziato e agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).

Vista la Risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si stabilisce che l’esenzione va, inoltre, riconosciuta, come si legge nel comma 2 dell’art. 1 del D.L.n. 93 del 2008, a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali.

RIMBORSI AI CONTRIBUENTI.
I contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare il versamento dell’ICI relativa ad immobili per i quali il D.L. n. 93 del 2008 ha disposto l’esenzione dal tributo hanno diritto al rimborso dell’importo versato che deve essere disposto d’ufficio dai comuni, in applicazione dei principi di affidamento e di buona fede, contenuti nell’art. 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
Il contribuente può, comunque, a norma del comma 164 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, presentare l’istanza di rimborso al comune di ubicazione degli immobili entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, a meno che il comune non abbia, ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, disciplinato le modalità di compensazione per i tributi di propria competenza.
Lo stesso discorso vale anche per i contribuenti che, attraverso la compilazione del quadro I del modello 730/2008, hanno utilizzato il credito IRPEF in compensazione dell’ICI dovuta per l’abitazione principale.

VERSAMENTO D’IMPOSTA PER L’ANNO 2008
Entro il 16 giugno 2008 deve essere effettuato il versamento della 1a rata dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2008. L’imposta, che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell’enfiteuta, del locatario finanziario, per l’anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:
la prima rata, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno 2007;
 la seconda rata, deve essere versata dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
È consentito il versamento in un’unica soluzione, entro il 16 giugno, dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Le persone fisiche non residenti in Italia possono versare l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione tra il 1 e il 16 dicembre di ogni anno con gli interessi del 3%.

Dal 01/01/2003 l’I.C.I. va determinata tenendo conto delle nuove rendite catastali stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 159 del 06.06.2002 che ha modificato le tariffe d’estimo, a Mercato S. Severino.

MISURA DELL’IMPOSTA. Le aliquote d’imposta fissate dal Comune per l’anno 2008, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 29/11/2007 sono le seguenti:
7 per mille: altre case e fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Agli effetti dell’ICI se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa.
ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE PER UN CORRETTO CALCOLO DELL’ICI E MODALITA’ DI VERSAMENTO.
I contribuenti potranno rivolgersi per ottenere assistenza in ordine al calcolo dell’ICI ed alla compilazione dell’eventuale dichiarazione di variazione all’Ufficio Tributi – Sportello I.C.I., Palazzo Vanvitelliano - Piazza E. Imperio, 6 - Tel 089.826841 – Fax 089.821634
Orario ufficio: lunedì – martedì – giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00; il martedì dalle 16,30 alle 18,30 (orario invernale dal 7 ottobre 2008).
I contribuenti potranno altresì avvalersi del sito internet www.mercatosanseverino.calcoloici.it ed accedere ad un’area riservata per controllare la propria personale situazione in ordine all’ICI.
Potranno inoltre documentarsi in ordine alla normativa generale sull’ICI, verificare le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso dal Comune, accertarsi in ordine alle modalità di versamento dell’imposta, disporre di un agile strumento di calcolo per un corretto conteggio di quanto dovuto.
E’ possibile infine verificare se esistono le condizioni per poter rimediare ad eventuali omissioni od irregolarità commesse in ordine al versamento dell’imposta e/o alla presentazione della dichiarazione usufruendo delle agevolazioni, in termini di minori sanzioni, previste dalla normativa, prelevare il modello, con le relative istruzioni, per la compilazione della denuncia di variazione ICI e controllare la modulistica predisposta dal Comune.
Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando gli appositi modelli, intestati al Comune di Mercato S. Severino, Servizio Tesoreria ICI c/c postale n. 15154818, disponibili presso il predetto ufficio.
Tali modelli saranno inviati direttamente a casa del contribuente oppure potranno essere ritirati presso l’Ufficio Tributi.
Se gli immobili si trovano in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti; deve però essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.
DICHIARAZIONI – COMUNICAZIONI
Dal 2 maggio al 30 giugno 2008 devono essere presentate le dichiarazioni di variazione agli effetti dell’ICI per le variazioni intervenute nell’anno 2007.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata se nell’anno 2007 vi sono state variazioni negli immobili posseduti, per quanto riguarda il periodo e le quote di possesso o la consistenza degli immobili stessi. La dichiarazione, redatta su apposito modello in distribuzione preso gli uffici comunali, deve essere presentata al Comune dove si trovano gli immobili, anche a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, è consentita ad uno di essi la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari; ciascuno dei contitolari però è obbligato a versare l’imposta di sua competenza.

Dalla Civica Residenza, lì 11/06/2008

Il Funzionario Responsabile
Dott. Giancarlo Troiano





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